SALDI INVERNALI.
Il 2 gennaio 2016 e per la durata complessiva di sessanta giorni sono iniziati i saldi invernali, che secondo la definizione normativa riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
E quanto prevede lart. 25, commi 17 e 18 della Legge Regionale 1/14, che a partire dal 2014 ha riformato in Campania la disciplina in materia di commercio.
Al riguardo appare opportuno ricordare che:
- lattività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dellesercizio commerciale;
- le merci in vendita devono essere esposte con lindicazione del prezzo vecchio, della percentuale di sconto e del prezzo nuovo;
- la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimessa alla discrezionalità del negoziante; in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anchessa rimessa alla discrezionalità del commerciante;
- per i pagamenti con moneta elettronica si evidenzia che i negozianti convenzionati con carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi, così come è ammesso il pagamento a mezzo bancomat laddove sia esposto il relativo logo.
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