AVVISO ALLA CITTADINANZA
Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale derivante
da sfalci, potature o ripuliture in loco.
IL SINDACO
A seguito dell’ emanazione del decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo ha disciplinato con ordinanza Sindacale n. 6 del 27/06/2014 la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:
Su tutto il territorio del Comune di Lioni è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:
La combustione del materiale agricolo dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro del centro urbano, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nella seguente fascia giornaliera: dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00 dalle ore 17.00 fino al tramonto del sole, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;
Durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
L’accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ad altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
La bruciatura delle ristoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5;
Nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;
Nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietata nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;
La combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è sempre vietata;
L’inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà , ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.
Lioni lì 27/06/2014
IL SINDACO
Rodolfo Salzarulo
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