
SICUREZZA STRADALE
Alcol e nuove Norme per i pubblici esercizi
In vigore dal 13 novembre 2010
Dal 13 novembre tutti i pubblici esercizi (dotati di autorizzazione ex art. 86 del TULPS) che svolgono attività e somministrazione dopo le ore 24:00 devono adeguare i locali con etilometro e tabelle ministeriali.
Con l’approvazione della legge in materia di sicurezza stradale (L. 120/2010) sono state apportate alcune disposizioni con la finalità di contrastare l’abuso di alcol:
Attività di vendita e somministrazione di alcolici tra le ore 24 e le ore 3
Nel caso poi che i pubblici esercizi e i locali che svolgono spettacoli e trattenimenti proseguano l’attività di somministrazione alcolici anche dopo le ore 24 devono:
• mettere a disposizione della clientela, presso l’uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico;
• devono inoltre esporre all’entrata, all’uscita e all’interno del locale apposite tabelle che riportino la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità espresse in centimetri cubici.
Quindi tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, pub, esercizi temporanei come quelli ospitati nelle sagre, nei circoli e negli agriturismi),
oltre a essere tenuti a interrompere vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 e fino alle 6, (salvo disposizioni ancor più severe in autostrade e superstrade),
dovranno esporre, se proseguono l’attività oltre la mezzanotte, le tabelle informative sulla stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida e sugli effetti del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
Secondo quanto prevede la legge le tabelle vanno collocate all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali.
Sempre dal 13 novembre è sancita l’obbligatorietà, per i titolari dei pubblici esercizi aperti oltre la mezzanotte dell’etilometro, di tipo chimico o elettronico.
Tutti gli esercenti devono adeguarsi alle nuove regole in quanto per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni e che può comportare anche la sospensione dell’attività.
Le sanzioni vanno da 5.000 a 20.000 euro (la sospensione dell’attività non opera da subito, ma solo se ci sono almeno due violazioni nel biennio).
La mancanza dei cartelli o degli Alcool-test sarà punita con una sanzione che va da un minimo di 300 ad un massimo di 1.200 euro.
Per informazioni è possibile contattare il Comando della polizia municipale al 0827270303
In allegato le norme vigenti in materia di somministrazione delle bevande alcoliche.
Lioni 10.11.2010
DIVIETI E LIMITAZIONI
(Dopo la riforma del Codice della Strada)
A PARTIRE DAL 13 AGOSTO 2010
Art. 689 C.P. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente.
Tale articolo vieta la vendita per asporto e la somministrazione di alcolici a:
· Minore degli anni 16;
· Persona che appaia affetta da malattia di mente;
· Persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità.
Il Ministero dell’Interno con la nota 557/P.S.A. 3854.I2000A del 24 marzo 2009 ha chiarito che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezioni a chi ha meno di 16 anni.
Art. 691 C.P. Divieto di Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.
Art. 87 del TULPS Divieto di vendita ambulante di alcolici in contenitori di capacità fino a 200 cl, per i superalcolici, e fino a 330 cl, per le bevande alcoliche.
Art. 188 regolamento TULP Divieto ai minori di anni 18 di essere adibiti nei pubblici esercizi alla somministrazione di alcolici. Il divieto non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell’esercente, con lui conviventi ed a suo carico.
Art. 14 della L. 30 marzo 2001, n. 125 Divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6
Art. 6bis della L.1 agosto 2003, n. 214 Divieto di somministrazione delle bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade.
Art. 23 della L. 7 luglio 2009, n. 88 Divieto di vendita e somministrazione di alcolici mediante distributori automatici.
Art.34 della L. 4 giugno 2010, n. 96 Divieto di vendere e somministrare dalle ore 24 alle ore 7 bevande alcoliche sulle aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi.
Art. 53 della L. 29 luglio 2010, n. 120 Divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 2 alle ore 6.
Art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120
Divieto per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non (discoteche, pub, locali serali, night, bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 di notte.
A PARTIRE DAL 13 NOVEMBRE 2010:
Obbligo per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non, solo se aperti oltre le ore 24, (pertanto anche bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di tenere a disposizione dei clienti almeno presso un’uscita del locale uno strumento per l’alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici
- Divieto per i negozi di vicinato (alimentari con superficie fino a 150 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 100 metri negli altri comuni) di vendere alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6.
- Divieto per gli stabilimenti balneari di organizzare trattenimenti danzanti con somministrazione di alcolici al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 20, a meno che non venga rilasciata apposita autorizzazione.
IL COMANDANTE
Dott. Giuseppe Aiello