Ordinanza 37 e comunicato Polizia Municipale

Data di pubblicazione:
22 Aprile 2020
Ordinanza 37 e comunicato Polizia Municipale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI LIONI

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ( 0827270303- Fax 0827270852

Ufficio Comando  email: pec pm@pec.comune.lioni.av.it  ; giuseppe.aiello@comune.lioni.av.it

COMUNICATO DEL 22.04.2020

ORDINANZA n.37 del 22/04/2020 della Regione Campania

Attività e servizi di ristorazione – Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri

Festività 25 aprile e 1 maggio 2020.

 

Con L’ordinanza n 37 del 22.04.2020 firmata dal Presidente De Luca La Regione Campania dà il via libera all’apertura di consegna domiciliare di cibi, pizze, prodotti di pasticceria e gelateria a partire dal 27 aprile.

Dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio della Campania sono consentite, esclusivamente per la consegna a domicilio, le attività e i servizi di ristorazione fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie nel rispetto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, nonché delle specifiche ulteriori misure previste nell’allegato all’ordinanza in questione.

Le attività di ristorazione interessate dal provvedimento dovranno rispettare i seguenti orari:

Per bar e pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Sempre dalla stessa data sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni descritte nell’allegato A dell’Ordinanza in esame.

Le attività di ristorazione possono essere espletate per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;

Ciò significa che anche le pasticcerie, gelaterie e Bar e non solo i servizi tipici della ristorazione (pizzeria ristorante e pub) non potranno vendere al consumatore finale all’interno della propria sede e neanche ritirare direttamente gli ordini ma, dovranno ricevere le prenotazioni esclusivamente a mezzo telefonico oppure online ed effettuare la consegna presso il domicilio del cliente. Quindi le modalità di asporto dirette, da parte del cliente, sono comunque vietate. Allo stesso modo è vietato lo spostamento da e per la propria abitazione per ritirare o prenotare prodotti gastronomici.

E’ fatto obbligo, per tutti gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A dell’ordinanza 37 protocollo di sicurezza Sanitario

Norme speciali comuni a tutti gli esercizi per l’apertura (All.to A):

A) DISINFEZIONE INIZIALE: Prima di riaprire l’attività dovrà essere effettuata un intervento di disinfezione dei locali interessati, con ditta autorizzata che dovrà rilasciare certificazione indicando i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche degli stessi, la certificazione dovrà essere esposta all’interno del locale ;

La Ditta Autorizzata dovrà essere iscritta nel Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale per le seguenti attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione;

L’operazione iniziale richiesta, da svolgersi esclusivamente da parte della ditta esterna, è la disinfezione cioè l’operazione, che segue alle operazioni di pulizia, che ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene mediante l’uso di detergenti disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale.

A1) IMPIANTO DI AERAZIONE Sempre prima della ripresa la ditta incaricata dovrà effettuare la disinfezione degli impianti e dovrà essere garantita la sostituzione dei filtri;

NOTA: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

B) SANIFICAZIONE PERIODICA: Ripresa l’attività, bisogna effettuare la sanificazione degli ambienti “con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d’aria”. Tale intervento può essere svolto in proprio seguendo le normali procedure di pulizia dei locali con prodotti specifici. Esistono molti prodotti per fare le santificazioni ma solo pochi di questi sono stati riconosciuti dal Ministero della Sanità come effettivamente in grado di eliminare i Virus incapsulati come il Coronavirus Covid-19. In particolare nell’allegato sono consigliati, perché rivelati efficaci, l’Ipoclorito di Sodio (0,1% – 0,5%) andrebbe bene anche la comune candeggina, prodotti da usare preferibilmente per le superfici calpestabili ( pavimenti ecc.) e  l’Etanolo (70%) per la pulizia meccanica delle superfici.

Tutte le operazioni di disinfezione e sanificazione (attività eseguita , periodicità ,schede  prodotti e tipologia )  dovranno essere, da parte del titolare dell’attività,  documentate e annotate in un apposito registro da esibire in caso di controllo.

C) VISITE MEDICHE ED INFORMATIVA: L’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica. Inoltre, ai dipendenti va rilevata la temperatura corporea prima del turno lavorativo. Nel caso la temperatura fosse superiore a 37,5 gradi, non potranno lavorare. Obbligatorio, poi, tenere a disposizione gel o altre sostanze igienizzanti. IL Datore di Lavoro dovrà informare i propri dipendenti sulle disposizioni in vigore anche mediante l’affissione nei locali di dépliant informativi.

D) MISURE SPECIFICHE PER LA RISTORAZIONE (Bar, pub, pizzerie, gastronomia, gelaterie, pasticcerie). I servizi tipici della ristorazione dovranno garantire all’interno dei locali, le disposizioni igieniche e sanitarie nonché quelle sull’autocontrollo previste dall’HACPP, alle quali si aggiungono altri specifici obblighi relativi alle distanze interpersonali di sicurezza tra i dipendenti, da farsi con distanziamento delle postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti
dove si prepara il cibo. Tutti i lavoratori dovranno essere preventivamente formati sui nuovi obblighi e sensibilizzati sull’utilizzo delle misure igieniche più stringenti. Dovranno essere obbligatoriamente forniti i dispositivi di protezione individuali cioè mascherine, guanti e camici monouso e sovra-scarpe. Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l’accesso a persone esterne ed evitato il contatto tre queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via

La consegne a domicilio, unica forma di commercializzazione possibile, deve essere effettuata mantenendo una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini. Devono essere utilizzati zaini o contenitori termici, per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso. Il cliente destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Per il pagamento on line, la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio, con ritiro della merce quando il fattorino si sarà allontanato.

Le regole per le librerie. Regole stringenti anche per librerie e cartolerie. La presenza all’interno è regolata sulla base della superficie del negozio: fino a 20 mq 1 addetto alle vendite + 1 cliente all’esterno dell’esercizio commerciale; da 20 a 40 mq: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita; da 40 mq a 120 mq: massimo 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti; da 12 0mq a 200 mq: massimo 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti.

CHIUSURE 25-26 APRILE E 1 MAGGIO – L’ordinanza prevede altresì che su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

SANZIONI: Le irregolarità accertate alle disposizioni emanate con la Ordinanza in esame sono sanzionate dall’art. 4 comma 1,D.L.19/2020 che prevede  il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

Pagamento in misura ridotta: Ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992, il trasgressore può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del pagamento in misura ridotta di euro 400,00 (minimo edittale);

Sconto del 30%:  in considerazione che l’art. 108 comma 2 del D.L. 18 / 2020 (Decreto Cura-Italia) ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni ( non più 5 gg.) dalla contestazione o dalla notifica della violazione, entro tale termine, quindi 30 gg. il trasgressore dovrà versare la somma di € 280,00.

Le eventuali Violazioni a competenza Regionale, potranno essere pagate a mezzo bonifico bancario IBAN: (Regione Campania IT38V0306903496100000046030 codice tariffa 31920 Verb. DL19/20)

Scritti difensivi: ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81, avverso alle violazioni contenuta nell’Ordinanza in questione, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal Presidente della Regione Campania ( ufficio competente).

Lioni Lì 22.04.2020

IL COMANDANTE

Dott. Giuseppe Aiello

Ultimo aggiornamento

Lunedi 01 Marzo 2021